Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31577 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31577 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANGRECO FILIPPO N. IL 20/09/1955
avverso la sentenza n. 4986/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 42756/13
Motivi della decisione
Giangreco Filippo ricorre avverso la sentenza 3.5.2013 della
Corte d’appello di Firenze, che lo ha condannato per ricettazione
lamentando vizio di motivazione in quanto egli aveva rinvenuto gli
assegni e pertanto sarebbe responsabile di appropriazione indebita di
cosa rinvenuta e non di ricettazione.

manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente
illogico (e quindi non sindacabile in questa sede) che l’imputato non
fornito specifiche indicazioni su come venne in possesso dei titoli.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.

Il ricorso è generico, svolge censure di merito ed è

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