Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31577 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31577 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FISICHELLA MARIO N. IL 08/03/1966
avverso l’ordinanza n. 763/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 24/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 16/06/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Messina revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a
Fisichella Mario dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Il Tribunale rilevava che Fisichella era stato condannato per evasione e
nuovamente arrestato meno di un mese dopo per lo stesso reato; si trattava di
violazioni della misura che seguivano altre, a seguito delle quali il Magistrato di
Il Tribunale di Sorveglianza riteneva che fosse impossibile esprimere un
giudizio prognostico favorevole e che tale valutazione prevalesse rispetto alle
condizioni di salute che avevano determinato la concessione della misura.
2. Ricorre per cassazione Mario Fisichella, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva omesso di motivare in punto di gravità
della condotta e della assoluta inidoneità della misura alternativa, così come di
accertare la compatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime
carcerario.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Il Tribunale ha applicato la previsione di legge in base alla quale la condanna
per il delitto di evasione dalla detenzione domiciliare ne importa la revoca;
comunque non fermandosi ad una applicazione meccanica, ma sottolineando la
reiterazione delle violazioni, così giungendo ad affermare l’incompatibilità della
condotta del condannato con la prosecuzione della misura.
Il Tribunale ha sinteticamente effettuato anche una valutazione di
compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario: del resto, le
deduzioni del ricorrente sul punto appaiono del tutto generiche.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
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Sorveglianza aveva disposto il braccialetto elettronico.
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Così deciso il 16 giugno 2015
Il Consigliere estensore
Ammende.