Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31576 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31576 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIDONE EMANUELE N. IL 20/04/1960
avverso l’ordinanza n. 1089/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 10/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/06/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 10 ottobre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava
per carenza dei requisiti l’istanza del detenuto Emanuele Fidone, volta ad ottenere la
detenzione domiciliare.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, per chiederne l’annullamento in quanto il Tribunale non aveva considerato

ristretto in carcere dal 5/5/2014 al 6/6/2014.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter ammettere il condannato alla misura
alternativa richiesta in ragione della gravità e molteplicità dei reati per i quali ha riportato
condanna e dei precedenti penali e giudiziari, dimostrativi della commissione di allarmanti
delitti anche dopo avere fruito della possibilità di espiare pena detentiva presso il domicilio nel
corso dell’anno 2011. Ha quindi aggiunto al giudizio sull’elevata pericolosità sociale del
detenuto e sul suo pericolo di fuga, anche la circostanza dell’espletamento ancora in corso
dell’osservazione trattamentale, desumendone l’impossibile formulazione di un giudizio
prognostico di idoneità della misura richiesta al reinserimento del detenuto nel contesto sociale
e di astensione dalla futura commissione di ulteriori condotte criminose.
1.1 A fronte di una considerazione della personalità del condannato e della sua storia
criminale completa ed aderente ai dati di fatto disponibili, il ricorso oppone circostanze relative
alla mancata commissione di alcuna condotta di evasione, ma trattasi di obiezione, incentrata
su profili fattuali che non possono valutarsi nel giudizio di legittimità e che comunque in sé non
contraddicono tutti gli elementi negativi evidenziati nell’ordinanza impugnata, incentrati sulla
tipologia varia di condotte illecite, sulla loro reiterazione e sulla dimostrata inutilità sotto il
profilo preventivo della pregressa ammissione ad analoga misura alternativa. Per contro, il
Tribunale di sorveglianza non ha evidenziato alcun fatto di evasione commesso durante un
precedente periodo di espiazione presso il domicilio, quanto la ripetizione di gravi reati anche
dopo la conclusione di tale misura alternativa.
1.2 In tal modo, il Tribunale ha esposto in modo chiaro, logico e coerente le ragioni della
decisione e della ritenuta perdurante pericolosità sociale del condannato, nonché i motivi per i
quali la misura richiesta non sarebbe in grado di contenerla.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colp

1

l’impossibile commissione del reato di evasione dagli arresti domiciliari per essere stato egli

insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.

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