Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31574 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31574 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LORENZO VINCENZO N. IL 29/04/1966
avverso la sentenza n. 681/2012 TRIBUNALE di PALMI, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 09/05/2013

R. G. 46813 /2012

Con atto d’impugnazione personale l’imputato Vincenzo LORENZO ricorre per
la cassazione della sentenza del Tribunale di Palmi, con cui -su sua richiesta concordata
con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le attenuanti generiche
stimate equivalenti alla recidiva e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la
pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di evasione dal regime esecutivo
della detenzione domiciliare, di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie a
pubblico ufficiale.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza di tutti e tre i fatti reato ascritti al prevenuto, in
ragione di una inadeguata verifica del ricorrere di eventuali cause di non punibilità ex
art. 129 c.p.p., nonché in riferimento alla mancata verifica dell’effettiva congruità della
pena applicata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice di
merito ha offerto pertinente motivazione su tutti i profili della regiudicanda rilevanti
per gli effetti di cui alla decisione adottata a norma dell’art. 444 c.p.p. Il ricorso non
chiarisce in alcun modo, del resto, i profili o elementi in virtù dei quali il giudice di
merito (che pure ha dato atto in sentenza degli elementi escludenti una possibile
pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare una diversa decisione di segno
liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena proveniente dallo stesso imputato e
idonea ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza, ivi inclusa la valutata
congruità della pena derivante dalla volontà pattizia dello stesso ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 9 maggio 201

Motivi della decisione

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