Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31573 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31573 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MODAFFERI GIUSEPPE N. IL 11/09/1964

9

avverso la sentenza n. ti:t/2012 GIP TRIBUNALE di PALMI, del
23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 09/05/2013

R. G. 46810 / 2012

L’imputato Giuseppe Modafferi impugna di persona la sentenza del g.i.p. del
Tribunale di Palmi, con cui -su sua richiesta assentita dal p.m.- gli è stata applicata ex
art. 444 c.p.p., concessegli le attenuanti generiche, la pena di quattro anni e otto mesi di
reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di illecita detenzione per finalità
commerciali di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso
globale di oltre tredici chili.
Con il ricorso si adduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 133 c.p. con
riferimento all’asserita omessa verifica dell’effettiva congruità della pena applicata
all’imputato, non corrispondente all’effettivo disvalore della condotta criminosa.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo generico e non consentito
nell’odierno giudizio di legittimità, mostrandosi distonico rispetto ad una richiesta di
patteggiamento della pena proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre
implicita rinuncia a questioni attinenti, oltre che alla qualificazione dei fatti criminosi,
alla misura della pena da lui stesso determinata in accordo con il p.m.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento) in favore della cassa delle ammende, equamente determinata in
ragione della natura del provvedimento impugnato.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 9 maggio 2013

Motivi della decisione

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