Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31572 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31572 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGANINI GABRIELE N. IL 08/07/1988
avverso la sentenza n. 951/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PADOVA, del 17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 42314/13
Motivi della decisione
Paganini Gabriele ricorre avverso la sentenza 17.7.2013 del G.U.P.
del Tribunale di Padova, che ha applicato la pena sull’accordo delle parti
per rapina aggravata, lamentando la mancanza di motivazione in ordine
alla determinazione dell’aumento di pena per continuazione con i resti di

Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, nel
ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura
patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la
misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La
richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta
dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una
volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato
origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese
ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a
sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute.
(Cass. Sez. 3^ sent. n. 18735 del 27.3.2001 dep. 9.5.2001 rv 219852).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di millecinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa
delle ammende.

DEPOSITATA
Roma, 29.4.2014.

IN CANCELLERIA

1

cui ad altra sentenza.

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