Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31572 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31572 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALDO DOMENICO N. IL 23/11/1969
avverso l’ordinanza n. *!teD
iP1 -01 de1
t4

3

SORVEGLIANZA di

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 24/6/2014, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo
rigettava il reclamo proposto da Cataldo Domenico avverso quella del Magistrato
di Sorveglianza di Agrigento del 21/3/2014 di diniego dell’istanza di liberazione
anticipata “speciale”.

2.

Cataldo Domenico aveva proposto sia il reclamo al Tribunale di

cod. proc. pen. il 3/4/2014, oggetto del presente provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del Magistrato di
Sorveglianza di Agrigento è inammissibile.

La legge prevede, infatti, che il provvedimento venga impugnato con
reclamo presentato al Tribunale di Sorveglianza: né può trovare applicazione il
disposto dell’art. 569 cod. proc. pen., che riguarda esclusivamente le sentenze
dibattimentali.
Non può essere applicato nemmeno il disposto di cui all’art. 568, comma 5,
cod. proc. pen., atteso che il ricorrente ha contestualmente presentato reclamo
al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege,
in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presi

te

Sorveglianza, sia ricorso diretto per cassazione con atto presentato ex art. 123

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