Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31572 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31572 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARANDA GARCIA FERNANDO N. IL 03/01/1971
avverso la sentenza n. 16918/2011 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 09/05/2013

R.G. 46789 / 2012

L’imputato cittadino colombiano Fernando Aranda Garcia impugna per
cassazione, con atto personale, la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Brescia, con cui -su
sua richiesta, assentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le
attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena di
quattro anni e dieci mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per tre delitti relativi
ad altrettanti episodi di illecita importazione e detenzione di quantitativi non modici di
sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per mancata
verifica di cause eventuali di non punibilità valutabili in favore del prevenuto ai sensi
dell’art. 129 c.p.p.
Il delineato motivo di ricorso, generico, è indeducibile e manifestamente
infondato, atteso che il giudice di merito ha idoneamente motivato l’apprezzamento
delle emergenze fattuali e circostanziali dei reati, valutando inequivoche le condotte
criminose concorsuali dell’imputato e congrua la pena concordata dallo stesso con il p.m.
Né il ricorso, del resto, precisa quali siano gli elementi in virtù dei quali il giudice non
avrebbe dovuto accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini definiti
dalla stessa volontà dell’imputato in rapporto alla vagliata corretta qualificazione del
fatto reato ascrittogli e delle emergenze processuali.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 maggio 2013

Motivi della decisione

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