Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31571 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31571 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRASSO VITTORIO N. IL 02/07/1993
avverso la sentenza n. 3837/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 41936/13
Motivi della decisione
Grasso Vittorio ricorre avverso la sentenza 16.5.2013 della Corte
d’appello di Catania, che lo ha condannato per rapina aggravata
lamentando vizio di motivazione in quanto dalle registrazioni video si
vede che i rapinatori portavano giubbotti e cappelli, ma gli stessi non
sono stati sequestrati, inoltre le scarpe non coincidono con quello che si

stata sequestrata la refurtiva.
Il ricorso è generico, svolge censure di merito ed è
manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente
illogico (e quindi non sindacabile in questa sede) e d’altro canto al
ricorso non è allegato l’atto (video riprese) che si assume travisato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.

vedono nelle riprese; l’arma giocattolo era munita di tappo rosso e non è

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