Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31571 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31571 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI STEFANO SALVATORE N. IL 14/03/1965
avverso l’ordinanza n. 598/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/06/2015

v
•+.

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa 1’11 luglio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Palermo
rigettava, per carenza dei presupposti applicativi e per il giudizio di pericolosità
sociale espresso a carico del condannato, l’istanza proposta da Salvatore Di
Stefano, volta ad ottenere i benefici penitenziari dell’affidamento in prova, della
semilibertà, oppure della detenzione domiciliare.

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché priva di motivi.
1.11 ricorrente si è limitato a far pervenire tramite la direzione della Casa
circondariale ove è ristretto in espiazione di pena la dichiarazione di impugnazione,
senza però avere corredato l’atto dei relativi motivi, non proposti nemmeno in sede
separata.
1.1La totale carenza delle ragioni in fatto o in diritto per le quali si è proposto
il ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato rende
inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.. Ne discende la
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma
che si stima equa di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

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