Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31571 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31571 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HARTMANN RUDOLF JOSEF N. IL 26/09/1951
avverso la sentenza n. 5408/2011 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
05/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 09/05/2013
R.G. 46785 /2012
L’imputato cittadino tedesco Rudolf Josef Hartmann ha proposto dichiarazione
di impugnazione della sentenza del g.i.p. del Tribunale di Bolzano, con cui -su sua
richiesta, consentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., la pena
condizionalmente sospesa di quattro mesi di reclusione per il reato di resistenza.
Con la dichiarazione di impugnazione ha fatto riserva di specificare in successivo
momento i motivi di censura. Con successiva comunicazione il difensore di fiducia (e
procuratore speciale) dell’imputato ha dichiarato di proporre “appello” avverso la
sentenza applicativa della pena dianzi descritta.
La volontà impugnatoria dell’Hartmann non risulta sorretta da motivi di
doglianza, non indicati dopo le iniziali dichiarazioni impugnatorie (sua e del suo
difensore), attinenti alla regiudicanda oggetto della decisione del g.i.p. del Tribunale
altoatesino. Di conseguenza il ricorso, privo dei motivi, è inammissibile (artt. 581, 591
c.p .p.).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, avuto riguardo all’accertata causa di inammissibilità e alla natura del
provvedimento impugnato, stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 maggio 2013
Motivi della decisione