Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31570 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31570 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERELLO UMBERTO N. IL 05/03/1967
avverso la sentenza n. 349/2009 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 41924/13
Motivi della decisione
Cerello Umberto ricorre avverso la sentenza 13.5.2013 della
Corte d’appello di Campobasso, che lo ha condannato per insolvenza
fraudolenta lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in
quanto si sarebbe in presenza di mero illecito civile e la circostanza che
l’imputato volesse pagare con assegno post datato di un terzo non
sarebbe mai stata contestata.
La Corte territoriale ha motivato anche in relazione alla
prospettata consegna di assegno posta datato richiamando la sentenza
di primo grado e sul punto (per quanto risulta da quella di appello) non
vi era gravame.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.
Il ricorso è generico e manifestamente infondato.