Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3157 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3157 Anno 2014
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANSANTE RUSSO ALESSANDRO N. IL 09/02/1972
avverso l’ordinanza n. 3636/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 05/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/seettite le conclusioni del PG Dott.

LAL__
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Uditi difensor Avv.;

Z

Data Udienza: 28/05/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 5.10.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo
proposto da GIANSANTE RUSSO ALESSANDRO avverso il provvedimento in data 1.6.2011 del
Magistrato di sorveglianza di Roma con il quale era stata respinta la richiesta di liberazione
anticipata relativa ai semestri 24.10.2000 – 24.10.2001.
Il Tribunale di sorveglianza rilevava che dal certificato penale del reclamante risultava che lo
stesso aveva commesso reati di indubbia gravità (tentato furto, rapina, evasione, ricettazione)

apparente all’opera di rieducazione.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento, in considerazione del lasso di tempo trascorso tra i semestri in valutazione e la
commissione di reati.
Il Tribunale non aveva congruamente motivato la ragione per la quale la commissione dei reati
dimostrasse la non partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio della valutazione frazionata per
semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della
liberazione anticipata di cui all’art.54 dell’Ordinamento Penitenziario non esclude che un fatto
negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre, però, che si
tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tanto da lasciar dedurre una
mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo
antecedente a quello cui la condotta si riferisce (V. Sez. 1 sentenza n. 5819 del 22.10.1999,
Rv. 215119 e sentenza n.47710 del 22.9.2011, Rv. 252186).
La commissione di reati da parte del condannato, una volta riacquistata la libertà, è
sicuramente un elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in
stato di detenzione, mancava la sua volontà di partecipare all’opera di rieducazione.
Nei motivi di ricorso, invero non circostanziati, si mette in evidenza che i reati per i quali il
Giansante ha riportato condanna sono stati commessi quando era trascorso un notevole
periodo di tempo, rispetto ai semestri in valutazione.
La motivazione del Tribunale, però, appare ineccepibile, poiché – pur considerando il tempo
trascorso tra i semestri in valutazione e la commissione di reati – ha ritenuto che la gravità e la
continuità degli stessi fosse indicativa di una non effettiva partecipazione all’opera di
rieducazione, essendo del tutto pacifico in giurisprudenza che per ottenere il beneficio della
liberazione anticipata non sia sufficiente la regolare condotta nel periodo di detenzione, ma
occorra anche la dimostrazione della partecipazione all’opera di rieducazione.

1

tra il 2003 e il 2009 e che la commissione dei reati fosse sintomatica di una partecipazione solo

Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 28 maggio 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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