Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31569 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31569 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALCONE ALFONSO N. IL 07/09/1965
avverso l’ordinanza n. 7289/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Data Udienza: 16/06/2015
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza dell’8 aprile 2014 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava per
carenza dei requisiti l’istanza del detenuto Alfonso Falcone, volta ad ottenere i benefici
penitenziari dell’affidamento in prova ai servizi sociali o della semilibertà.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato a mezzo
del difensore, per chiederne l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione in
sorveglianza con scarna ed apodittica motivazione ha respinto la domanda, senza considerare
il comportamento successivo ai reati tenuto dal condannato e la residua pericolosità, anche alla
luce dei risultati del trattamento. Inoltre, il ricorrente era stato già ammesso all’affidamento in
prova, ma la misura era stata revocata soltanto per il sopravvenire di nuovi titoli comportanti
pena superiore al limite di fruibilità del beneficio, per cui il rilievo circa la denuncia del
12/8/2011 da parte della Polstrada di Bolzano, in assenza di ulteriori accertamenti sull’epoca
dei fatti segnalati, non implica che egli abbia violato la legge penale in epoca successiva
all’ammissione all’affidamento in prova.
Inoltre, non sono state esaminate le relazioni dei servizi sociali sul contesto familiare e
sul grado di maturazione psichica e sociale, che risulta talmente positiva da avergli consentito
di accedere ai permessi premio ed al lavoro fisso, né è stata valutata l’opportunità lavorativa,
che avrebbe contribuito ulteriormente al recupero del condannato.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter ammettere il condannato alle misure
alternative richieste in ragione della gravità e molteplicità dei reati per i quali stava espiando
pena detentiva e dei precedenti penali e giudiziari indicativi della commissione di delitti con
analoghe modalità su tutto il territorio nazionale, anche inerenti associazione a delinquere. Ha
quindi evidenziato che l’ultima denuncia a piede libero, quella della Polstrada di Bolzano del
12/8/2011, per i delitti di simulazione di reato e danneggiamento, era indicativa della ulteriore
attività criminosa posta in essere anche dopo pochi giorni aver ottenuto l’ammissione
all’affidamento in prova per precedente disposizione dello stesso Tribunale. Ha concluso per
l’impossibile formulazione di un giudizio prognostico di idoneità delle misure richieste al
reinserimento del detenuto nel contesto sociale ed alla prevenzione della futura commissione
di ulteriori condotte criminose.
1.1 A fronte di una considerazione della personalità del condannato e della sua storia
criminale completa ed aderente ai dati di fatto disponibili, il ricorso oppone circostanze relative
alla corretta condotta carceraria ed ai positivi risultati del trattamento rieducativo praticato in
costanza di detenzione, in quanto elementi non valutati dal Tribunale di sorveglianza, ma
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relazione al disposto degli artt. 47 e 50 ord. pen.. Secondo il ricorrente, il Tribunale di
trattasi di profili fattuali che sono stati ritenuti per implicito smentiti dalla più recente denuncia
dell’agosto 2011 per fatto che è stato fondatamente ritenuto commesso nel lasso temporale
compreso tra il 20/7/2011, data di ammissione all’affidamento in prova, e la denuncia stessa,
posto che in precedenza il Falcone era stato ristretto in carcere nell’ambito della giurisdizione
del Tribunale di sorveglianza di Napoli. In tal modo, il Tribunale ha esposto in modo chiaro,
logico e coerente le ragioni della decisione e della ritenuta perdurante pericolosità sociale del
condannato, nonché i motivi per i quali misure alternative, che consentano ampi spazi di
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.
libertà quali quelle richieste, non sarebbero in grado di contenerli.