Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31569 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31569 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AA
BB
avverso la sentenza n. 18091/2011 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 09/05/2013
R.G. 46777 / 2012
Con il ministero del comune difensore gli imputati cittadino olandese AA e BB hanno proposto
ricorsi per cassazione contro la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Brescia, con cui -su
loro richieste, assentite dal p.m.- è stata agli stessi applicata ex art. 444 c.p.p., concesse ad
entrambi generiche circostanze attenuanti, la pena di quattro anni e quattro mesi di
reclusione ed euro 18.000,00 di multa ciascuno per il delitto di concorso in detenzione e
trasporto illeciti per finalità commerciali di chili 6,640 di sostanza stupefacente del tipo
hashish (idonea alla formazione di oltre 36.900 singole dosi per medio assuntore).
Con i due atti di impugnazione, di identico contenuto, si deduce “inosservanza
della legge penale e mancanza di motivazione” senza ulteriori specificazioni.
Di conseguenza i due ricorsi, privi entrambi di concreti motivi di censura, vanno
dichiarati inammissibili (artt. 581, 591 c.p.p.);
All’inammissibilità delle impugnazioni segue per legge la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, individualmente, di una somma in favore della
cassa delle ammende che, avuto riguardo all’accertata causa di inammissibilità e alla
natura del provvedimento impugnato, stimasi equo determinare in misura di euro
1.000,00 (mille) pro capite.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 maggio 2013
Motivi della decisione