Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31568 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31568 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso il decreto n. 3637/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/06/2015

Ritenuto in fatto

1.Con provvedimento del 19 settembre 2014 il Magistrato di sorveglianza di Novara
disponeva la trasmissione per la decisione al Magistrato di sorveglianza di Macerata della nota
con la quale la Direzione della Casa circondariale di Novara aveva disposto il trattenimento
temporaneo di una rivista indirizzata al detenuto Alessio Attanasio, sottoposto al regime
differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen..

personalmente per chiederne l’annullamento per violazione di legge in relazione al disposto
dell’art. 15 Cost. e dell’art. 18,comma 6, ord. pen., come interpretati dalla giurisprudenza di
legittimità, sulla scorta del cui insegnamento erano stati accolti propri reclami con la consegna
di libri e pubblicazioni anche non acquistate tramite impresa di manutenzione.
3. In data 4 ottobre 2014 il ricorrete ha fatto pervenire nella cancelleria di questa Corte
una nota con la quale ha integrato il ricorso originario, con la quale ha prodotto copia di un
precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva accolto un
proprio reclamo in tema di ricezione dall’esterno di libri e riviste.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso disposizione non impugnabile.
1.0sserva il Collegio che il ricorso contesta un provvedimento
col quale, senza assumere alcuna decisione in ordine all’inoltro o al trattenimento definitivo
della rivista destinata all’Attanasio, ha riscontrato il suo avvenuto trasferimento presso istituto
penitenziario, situato al di fuori dell’ambito della giurisdizione dell’ufficio di sorveglianza di
Novara. In tal modo (ka preso atto che, rispetto al momento della decisione, difettava il

criterio di collegamento per radicare la propria competenza per territorio, in ossequio al
disposto dell’art. 677 cod. proc. pen., comma 1; del resto, anche la giurisprudenza di questa
Corte ha affermato che, in caso di trasferimento di un detenuto o internato da un istituto ad un
altro, tale evento è idoneo a determinare la competenza per territorio della magistratura di
sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto di destinazione, ai sensi dell’art. 677, comma
primo, cod. proc. pen., quando la permanenza in detto istituto non sia transitoria e si
protragga per un periodo di tempo apprezzabile (Cass. sez. 1, n. 43517 del 19/09/2013, P.G.
in proc. Parabita, rv. 257172; sez. 1, n. 11069 del 10/03/2010, Confl. comp. in proc. Ambesi,
rv. 246791).
1.1 In tal modo il giudice di merito ha reso statuizione che implicitamente ha declinato la
competenza e dato impulso al procedimento perché si potesse pronunciare l’ufficio di
sorveglianza indicato come competente; avverso tale determinazione non è consentita la
proposizione del ricorso per cassazione, stante la tassatività dei mezzi di gravame e l’unica

1

2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato

possibilità di difesa mediante impugnazione del provvedimento finale che prenderà in esame la
segnalazione di trattenimento temporaneo( art &
D kx

0,27 56>8
c. 2

e.r. p.)

irtAT-QVa dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali, e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella
proposizione di siffatto gravarne, al versamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende, che si stima equo determinare in euro 1.000,00.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.

P. Q. M.

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