Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31567 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31567 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIPRIANI CLAUDIO N. IL 22/07/1979
avverso la sentenza n. 6174/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 33725/13
Motivi della decisione
Cipriani Claudio ricorre avverso la sentenza 24.10.2012 della
Corte d’appello di Milano, che lo ha condannato per rapina aggravata
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
misura della pena.
Il ricorso è generico, manifestamente infondato e svolge censure
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di
una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari
elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte
del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato,
anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando
egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo
edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra,
infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente,
tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n.
10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508;
n. 148766; n. 117242).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.
di merito.