Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31567 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31567 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARPENZANO EMANUELE N. IL 27/11/1974
avverso l’ordinanza n. 943/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 09/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Data Udienza: 16/06/2015
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa il 9 luglio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Catania
rigettava, per carenza dei presupposti applicativi e per il giudizio di pericolosità
sociale espresso a carico del condannato, l’istanza proposta da Emanuele
Carpenzano, volta ad ottenere i benefici penitenziari dell’affidamento in prova, della
liberazione condizionale, della semilibertà o della detenzione domiciliare.
personalmente, chiedendone l’annullamento.
Considerato in diritto
L’impugnazione è inammissibile perché priva di motivi.
1.11 ricorrente si è limitato a far pervenire tramite la direzione della Casa
circondariale ove è ristretto in espiazione di pena la dichiarazione di impugnazione,
senza però avere corredato l’atto dei relativi motivi, non proposti nemmeno in sede
separata.
1.1La totale carenza delle ragioni in fatto o in diritto per le quali si è proposto
il ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato rende
inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.. Ne discende la
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizione dì impugnazione di tale tenore, della somma
che si stima equa di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione