Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31566 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31566 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso il decreto n. 3644/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/06/2015

Ritenuto in fatto

1.Con provvedimento del 19 settembre 2014 il Magistrato di Sorveglianza di
Novara disponeva la trasmissione per la decisione al Magistrato di Sorveglianza di
Macerata della nota con la quale la Direzione della Casa circondariale di Novara
aveva disposto il trattenimento temporaneo di una rivista indirizzata al detenuto
Alessio Attanasio, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen..

l’interessato personalmente per chiederne l’annullamento per violazione di legge in
relazione al disposto dell’art. 15 Cost. e dell’art. 18, comma 6, ord. pen., come
interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scorta del cui insegnamento
sono stati già accolti propri reclami e disposta la consegna di libri e pubblicazioni,
anche se non acquistati tramite impresa di manutenzione.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Osserva il
Collegio che, successivamente alla proposizione del ricorso, in data 20 aprile 2015 è
stata depositata memoria, con la quale il ricorrente ha dedotto di avere già ottenuto
nelle more della presente decisione l’accoglimento delle proprie doglianze con
provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, nel cui circondario è situato
l’istituto penitenziario ove egli è ristretto. Tanto induce a ritenere che non sussista
più alcun interesse, concreto ed attuale, ad ottenere da questa Corte una pronuncia
sulla fondatezza dell’impugnazione proposta. Ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., il
ricorso è dunque inammissibile.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.

2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

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