Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31565 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31565 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIFNI HAMID N. IL 26/01/1982
avverso la sentenza n. 2594/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 33693/13
Motivi della decisione
Fifni Hamid ricorre avverso la sentenza 7.7.2012 della Corte
d’appello di Firenze, che lo ha condannato per tentata rapina deducendo
violazione di legge in relazione all’aggravante delle più persone riunite.
Successivamente ha rinunciato al ricorso.
La rinuncia determina la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di cinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 500,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento