Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31564 del 16/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31564 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL SAYED TAHA KHALID TAHA N. IL 20/08/1985
avverso l’ordinanza n. 4067/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 07/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano
rigettava l’opposizione proposta da El Sayed Taha Khalid Taha avverso il
provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti dal Magistrato di
Sorveglianza di Pavia ai sensi dell’art. 16, comma 5, D. L.vo 286 del 1998.

2. Ricorre allo stesso Tribunale di Sorveglianza El Sayed Taha Khalid Taha,

Italia e che la natura della detenzione era casuale; il ricorrente ricorda che la
sorella vive in Italia e che nel suo paese vi è una guerra civile in corso.
L’atto è stato trasmesso a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi non consentiti nel presente
giudizio di legittimità e sostanzialmente mancanti.

In effetti, il ricorrente ha riproposto graficamente gli stessi motivi
dell’opposizione, con considerazioni in fatto che non hanno la dignità di motivi di
ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Preside e

sottolineando di avere sempre lavorato onestamente da quando era giunto in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA