Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31562 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31562 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ROSE GIUSEPPE N. IL 30/07/1966
avverso la sentenza n. 848/2004 CORTE APPELLO di BARI, del
04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 33558/13
Motivi della decisione
De Rose Giuseppe ricorre avverso la sentenza 4.3.2013 della
Corte d’appello di Bari, che lo ha condannato per rapina e tentata
estorsione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione al reato di rapina, poiché la persona offesa gli aveva
consegnato il telefono credendolo appartenente alle Forze dell’ordine.
Il ricorso è generico, manifestamente infondato e svolge censure
La Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità dell’imputato in
ragione della violenza posta in essere (strattonamenti) e che le vittime
non avevano creduto alla vantata qualità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.
di merito.