Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31562 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31562 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DALDOUL ABDELKADER BEN MOHAMED N. IL 06/01/1973
avverso l’ordinanza n. 4070/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano
rigettava l’opposizione proposta da Daldoul Abdelkader Ben Mohamed avverso
quella del Magistrato di Sorveglianza di Pavia che disponeva l’espulsione dello
straniero ai sensi dell’art. 16 comma 5 D. L.vo 286 del 1998 quale misura
alternativa alla detenzione.
Il Tribunale rilevava che, benché l’opponente fondasse l’opposizione

grado di indicare il cognome della convivente, aggiungendo che non aveva figli;
inoltre le affermazioni dei rischi che correva per il suo ritorno in Tunisia erano del
tutto generiche e non documentate.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Daldoul Abdelkader Ben Mohamed,
deducendo errata applicazione dell’art. 16, comma 5 D. L.vo 286 del 1998.
Il Tribunale aveva disposto la misura dell’espulsione sebbene il ricorrente
avesse già interamente espiato la pena: benché il fine pena fosse fissato al
28/11/2014, il ricorrente aveva già avanzato istanza di liberazione anticipata,
cosicché tale data doveva essere anticipata di due mesi.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

L’articolo 16, comma 5, D. L.vo 286 del 1998 prevede l’espulsione nei
confronti dello straniero che deve scontare una pena detentiva, anche residua,
non superiore a due anni.
Il Magistrato dì Sorveglianza di Pavia ha disposto l’espulsione con ordinanza
del 21/3/2014, mentre il fine pena nei confronti di Daldoul Abdelkader Ben
Mohamed era fissato al 28/11/2014: il provvedimento era stato, quindi,
tempestivo ed è ovvio che la tempestività deve essere verificata alla data in cui è
disposta l’espulsione e non tenendo conto del periodo di svolgimento delle
impugnazioni (opposizione al Tribunale di Sorveglianza, ricorso per cassazione);
comunque, anche la decisione sull’opposizione era antecedente al termine di
esecuzione della pena.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

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sull’essersi formato una famiglia in Italia, in udienza non era stato nemmeno in

pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Ammende.

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