Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31561 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31561 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RITORTO SALVATORE N. IL 19/01/1979
avverso l’ordinanza n. 3214/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo proposto da Ritorto Salvatore, condannato all’ergastolo per
partecipazione ad associazione mafiosa con ruolo direttivo e omicidio e
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e al sequestro
di beni, avverso il decreto del Ministero della Giustizia di proroga del regime di
cui all’art. 41 bis ord. pen. in ragione del ruolo di rilevo assunto nella cosca Cordì

Fortugno, dell’attuale operatività della cosca, tanto potente da garantire la
latitanza di alcuni suoi esponenti.
Il Tribunale sottolineava che l’omicidio Fortugno era strategico nel contesto
criminale ‘ndranghetista, né la circostanza che tale omicidio fosse stato
commesso dal gruppo delle “nuove leve” diretto da Domenico Novella era
incompatibile con la partecipazione alla cosca Cordì, all’interno della quale il
nuovo gruppo orbitava. Il confronto con la posizione di Giuseppe Marcianò, per il
quale era stato annullato analogo decreto ministeriale, non era proponibile,
poiché Marcianò non faceva parte della cosca Cordì.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Ritorto Salvatore, deducendo vizio di
motivazione.
Il ricorrente sottolinea che la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di
Stato aveva riferito di non possedere elementi informativi da cui dedurre la
pericolosità del soggetto e l’attualità dei collegamenti con i gruppi criminali: atto
del tutto tralasciato dal Tribunale di sorveglianza.
Il ricorrente contesta la motivazione del Tribunale, che non teneva conto che
il gruppo Novella non era operante e che Ritorto non faceva parte direttamente
della cosca Cordì, non spiegando nemmeno perché l’omicidio Fortugno fosse
strategico e perché gli altri due autori, i Marcianò, non fossero più in regime di
cui all’art. 41 bis ord. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi dedotti non consentiti.

In effetti, avverso il provvedimento del Tribunale dì Sorveglianza sul
reclamo proposto avverso il decreto del Ministro della Giustizia, il ricorso per
cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
Il ricorrente non deduce violazione di legge, ma manifesta illogicità della
2

di Locri e dell’omicidio del Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria

motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen..
I vizi di motivazione denunziati, in ogni caso, con palesemente insussistenti,
atteso che il Tribunale ha esaminato e valutato anche gli elementi che il ricorso
evidenzia.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

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