Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31560 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31560 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KURPALI GAZMEN N. IL 02/01/1978
avverso l’ordinanza n. 8247/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 03/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 16/06/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano
revocava l’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Kurpali
Gazmen a far data dal 14/8/2014.
In quella data, il condannato era stato colto alla guida di un veicolo in
autostrada, benché privo di patente di guida. Secondo il Tribunale, le circostanze
evidenziate dalla notizia di reato della Polizia Stradale dimostravano una precaria
del condannato all’autocontrollo.
Non ricorreva affatto uno stato di necessità e il detenuto trasportava
nell’autovettura due minori; la condotta era particolarmente grave perché
realizzata in autostrada, mettendo a repentaglio l’incolumità di molte persone.
Il Tribunale sottolineava che il condannato aveva mostrato di non intendere
affatto il disvalore della condotta, valutando la condotta in termini di
inconciliabilità con la prova, essendo emersa la necessità di ulteriori supporti
contenitivi e rieducativi più stringenti.
2.
Ricorre per cassazione il difensore di Kurpali Gazmen, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
Kurpali aveva dichiarato di avere smarrito la patente di guida rilasciata dal
paese di origine: il difensore produce denuncia di smarrimento presentata il
9/1/2010. In realtà, il Tribunale avrebbe potuto chiedere alla competente A.G. il
rilascio della denuncia di smarrimento della patente.
Il ricorrente conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Non solo la produzione della denuncia di smarrimento della patente di guida
macedone fatta nel 2010 non è consentita in questa sede, ma vi sono ulteriori
elementi che la fanno ritenere in ogni caso inefficace a considerare viziata la
decisione del Tribunale di Sorveglianza: il fatto che – nella stessa denuncia quella patente era indicata in scadenza nel 2013 e, soprattutto, la circostanza
che il ricorrente, davanti al Tribunale di Sorveglianza, aveva riferito di un
sequestro della patente, e non di un suo smarrimento; addirittura, nel verbale di
investigazioni difensive prodotto dal ricorrente davanti al Tribunale, la compagna
2
comprensione delle finalità dell’affidamento in prova e una assoluta incapacità
che sarebbe stata sostituita al volante per un malore riferisce che Kurpali aveva
subito ammesso di non avere mai conseguito la patente di guida.
In definitiva, quella denuncia di smarrimento – riferita ad una patente
macedone di cui non erano indicati gli estremi – non costituisce affatto un
elemento di prova del suo effettivo conseguimento da parte del ricorrente.
L’ordinanza del tribunale di Sorveglianza, quindi, non è affatto affetta dai
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 16 giugno 2015
DEP
vizi denunciati dal ricorrente.