Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31559 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31559 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI DIA VITO N. IL 22/08/1984
avverso la sentenza n. 5808/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 33612/2013
Considerato che:
Di Dia Vito ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 14/5/2013
confermativa della sentenza del Tribunale di Torino del 3/7/2012, con la quale è stato
condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 400,00 di multa per il
reato ascritto di cui all’art. 648 cod. pen. chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 29 aprile 2014
comma 1, lett. b); deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.