Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31559 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31559 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BURGELEA IULIAN N. IL 10/07/1981
ALIAS MIHALACHE MARIUS IULIAN N. IL 10/07/1980
avverso l’ordinanza n. 97/2014 TRIBUNALE di PORDENONE, del
09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pordenone, in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da Burgelea Iulian,
condannato con sentenza dello stesso Tribunale irrevocabile il 16/4/2013, di
restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di
condanna.
Nel procedimento di cognizione Burgelea era stato dichiarato irreperibile,

contumaciale, atto che era stato notificato, pertanto, al difensore d’ufficio; di
conseguenza, la mancata conoscenza effettiva della sentenza contumaciale era
presunta ope legis; tuttavia, l’istanza di restituzione nel termine era tardiva,
atteso che Burgelea era stato arrestato in esecuzione dell’ordine di carcerazione
emesso dal P.M. il 10/8/2013, ma solo dopo un anno aveva proposto l’incidente
di esecuzione.
Il Giudice riteneva non attendibile la giustificazione addotta dal detenuto,
secondo egli cui aveva compreso la portata e il significato della sentenza del
Tribunale di Pordenone solo in quell’epoca per merito di un detenuto italiano,
essendo egli alloglotta; in realtà, non solo Burgelea era detenuto da un anno, ma
lo era stato in Italia già dal 2005 al 2006 ed, inoltre, era stato identificato per la
prima volta a Padova 1’11/11/2002; emergeva, quindi, una stabile presenza nel
territorio italiano e la conseguente capacità di comprendere gli atti nella lingua
italiana; non a caso egli era immigrato dal Belgio, a dimostrazione della sua
preferenza per la dimora in Italia; inoltre erano state svolte nei suoi confronti le
attività informative previste dal regolamento penitenziario.

2. Mihalache Marius Iulian, alias Burgelea Iulian, chiede una rivalutazione
della richiesta con atto che è stato trasmesso a questa Corte.
Il detenuto ribadisce che egli non aveva compreso né intuito il motivo per il
quale era stato detenuto fino a quando aveva fatto leggere il provvedimento ad
altro detenuto nel mese di agosto 2014. Il ricorrente conferma di essere stato
condannato in contumacia.

Il ricorrente ha fatto pervenire una memoria nella quale chiede
l’annullamento della sentenza di condanna e la restituzione nel termine per
proporre impugnazione.

2

prima dal P.M. e poi con decreto del giudice ai fini della notifica dell’estratto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati e, comunque, in fatto.

In effetti, il Giudice ha negato la restituzione nel termine per proporre
impugnazione, oggetto dell’istanza del condannato, sulla base della tardività
dell’istanza rispetto ai termini previsti dall’art. 175 cod. proc. pen. e ha

dichiarazioni rese al Magistrato di Sorveglianza di Livorno e poi nel ricorso secondo cui egli aveva compreso il motivo della sua detenzione solo un anno
dopo essere stato ristretto in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal
P.M..

La motivazione appare logica e ampia, nonché fondata su dati oggettivi,
primo fra tutti la presenza in Italia del condannato fin dal 2002.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presi’ -nte

argomentato circa l’inverosimiglianza della versione del ricorrente – prima nelle

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