Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31558 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31558 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOURDINE HAMED N. IL 14/04/1984
avverso la sentenza n. 4168/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

I
R.G. 33592/2013
Considerato che:
Noureddine Hamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze del 25/2/2013, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Firenze del 22/6/2010, previa assoluzione dello stesso dal reato ascrittogli al
capo d), rideterminava, per i reati di cui ai capi a), b) e c), la pena inflitta in
anni due mesi dieci e giorni venti di reclusione ed € 1800,00 di multa 5,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.

legge penale, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore
del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce dei
numerosi e gravi precedenti penali già riportati dall’imputato e per la gravità
della condotta. E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte
da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può
essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché
congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure
quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008,
Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed
ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del

pen.; deduce la mancanza della motivazione nonché l’erronea applicazione della

16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

b,-

t

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 29 aprile 2014

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