Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31558 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31558 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RINALDI DOMENICO N. IL 01/12/1967
JAWALI ABDERRAZAK N. IL 08/12/1974
avverso la sentenza n. 15768/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
17/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 09/05/2013

R.G. 46716 /2012

I due imputati Domenico Rinaldi e Abderrazak Jawali impugnano per cassazione
la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Torino con la quale -su loro richieste, concordate
con il p.m.- sono state ad essi applicate, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti
generiche (stimate per Jawali prevalenti sulla contestata recidiva, esclusa per Rinaldi), le
pene per Rinaldi di due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 14.000,00 di
multa e per Jawali di tre anni e tre mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. Pene
applicate per più reati (unificati da continuazione) di acquisto e detenzione illeciti per fini
commerciali di sostanza stupefacente del tipo hashish (ripetuti acquisti di droga del
Rinaldi dallo Jawali per fini di successiva rivendita).
Con i separati atti di impugnazione i due imputati lamentano carenza di
motivazione in ordine alle loro rispettive responsabilità, dolendosi della non adeguata
verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
applicabili in loro favore e -in subordine- della incongruità delle pene loro applicate, non
corrispondenti alla reale gravità dei fatti, lo Jawali altresì lamentando la mancata
concessione dell’attenuante della collaborazione ex art. 73 co. 7 L.S.
Entrambi i ricorsi, caratterizzati da intrinseca genericità sono inammissibili per
manifesta infondatezza degli addotti motivi di censura, con cui non si indicano le ragioni
in base alle quali, pur a fronte di richieste di pene patteggiate provenienti dagli stessi
imputati e tali da elidere ogni questione sulla colpevolezza e sulla rilevanza penale delle
rispettive condotte, il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza in tutto o in
parte liberatoria, pur dopo aver rilevato la congruità della misura delle concordate pene e
l’inesistenza di cause proscioglitive ex art. 129 c.p.p. (alla luce delle emergenze delle
indagini puntualmente richiamate nella sentenza impugnata). L’attenuante della
collaborazione invocata da Jawali è rimasta estranea all’accordo sanzionatorio raggiunto
dal prevenuto, né avrebbe potuto essere concessa dal giudice di merito ex officio.
Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la condanna di ciascuno al versamento
della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende,
determinata in ragione della natura del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 9 maggio 2013

Motivi della decisione

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