Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31557 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31557 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CACCIAPAGLIA MAURO N. IL 04/12/1987
avverso la sentenza n. 1670/2012 TRIBUNALE di FOGGIA, del
06/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 09/05/2013
R.G. 46711 / 2012
L’imputato Mauro Cacciapaglia impugna per cassazione, di persona, la sentenza
del Tribunale di Foggia, con cui -su sua richiesta, assentita dal p.m.- gli è stata applicata
ex art. 444 c.p.p., concessagli l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S., la pena sospesa di
due anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il delitto di illecita detenzione per
fini di vendita di più dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per addotta
non corretta qualificazione giuridica del fatto e comunque per mancata verifica di cause
eventuali di non punibilità valutabili in favore del prevenuto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
I delineati motivi di ricorso sono indeducibili e manifestamente infondati, dal
momento che il giudice di merito ha idoneamente motivato l’apprezzamento delle
emergenze fattuali e circostanziali del reato, valutando inequivoca la condotta criminosa
dell’imputato e congrua la pena concordata dallo stesso con il p.m. Né il ricorso, del
resto, precisa quali siano gli elementi in virtù dei quali il giudice non avrebbe dovuto
accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini definiti dalla stessa volontà
dell’imputato in rapporto alla vagliata corretta qualificazione del fatto reato ascrittogli.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 maggio 2013
Motivi della decisione