Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31555 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31555 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPUTI GAETANO N. IL 17/11/1993
avverso la sentenza n. 2490/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33550/2013

Considerato che:
Caputi Gaetano ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 21/2/2013 che, in
riforma della sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari del 10/7/2012,
riduceva la pena inflitta ad anni tre e mesi otto di reclusione ed € 2000,00 di multa per i reati
ascritti chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e); deduce la

Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’alt 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2014

mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

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