Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31555 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31555 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GREGORIO GIOACCHINO N. IL 20/06/1972
avverso l’ordinanza n. 1099/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 26/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 16/06/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Caltanissetta rigettava il reclamo proposto da Gioacchino Di Gregorio avverso
quella del Magistrato di Sorveglianza che aveva respinto la domanda del
detenuto diretta ad avere sei colloqui visivi al mese e un colloquio telefonico alla
settimana.
Il Tribunale rilevava che De Gregorio era detenuto per delitti di cui all’art. 4
artt. 37 e 39 d.P.R. 230 del 2000. In particolare, anche sciogliendo il cumulo, la
pena inflitta per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 non era stata
ancora interamente scontata.
2. Ricorre per cassazione Gioacchino Di Gregorio, producendo a sostegno del
ricorso una copia della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.
In effetti, il ricorrente non censura la motivazione addotta dal Tribunale di
Sorveglianza, ma si limita a produrre degli atti senza chiarirne la rilevanza nel
caso di specie.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 16 giugno 2015
Il Consigliere estensore
Il Pr::‘ ‘dente
bis ord. pen., con la conseguenza che la limitazione dei colloqui derivava dagli