Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31554 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31554 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVALIERI FOSCHINI DOMENICO N. IL 30/04/1981
avverso la sentenza n. 2305/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33549/2013
Considerato che:

Cavalieri Foschini Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Bari del 25/1/2013, che, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Bari del 15/5/2007, valutate prevalenti le già riconosciute
attenuanti, riduceva la pena inflitta in anni tre e mesi quattro di reclusione ed €
400,00 di multa, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1

con riguardo alla valutazione dell’attendibilità della persone offesa e del teste di
riferimento nonchè relativamente alla qualificazione giuridica del fatto. Con
memoria depositata in cancelleria il 14/4/2014 insisteva per l’accoglimento dei
motivi proposti.
Nel ricorso, anche alla luce della memoria depositata contenente solo
censure in fatto, viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata, quanto ai reati di cui ai
capi a) e b), a ridurre la pena. In sostanza si ripropongono questioni di mero
fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a
fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; segnatamente dalla
lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione
delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico
apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della
sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine ai fatti ascritti e con riguardo alla qualificazione giuridica degli stessi; in
tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali
era emerso che l’imputata aveva rivolto alla persona offesa pressanti richieste di
denaro accompagnate da ripetute minacce di denunce. Tutto ciò preclude
qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del
31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074).
Per le su esposte considerazioni, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

lett. b) ed e) cod. proc. pen.; si duole della manifesta illogicità della motivazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 29 aprile 2014

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