Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31554 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31554 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGO VITTORIO N. IL 09/02/1949
avverso l’ordinanza n. 2424/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo proposto da Mango Vittorio avverso il provvedimento con cui
il Magistrato di Sorveglianza aveva respinto una richiesta di permesso premio.
Il rigetto era motivato dalla circostanza che il condannato aveva chiesto di
usufruire del permesso premio presso l’abitazione che la figlia aveva acquistato
nel 2009 da esponenti della criminalità calabrese e che era stato colpito da

concessione di benefici penitenziari insieme ad altri detenuti, cosicché era
impossibile esprimere un giudizio prognostico favorevole.
Il Tribunale di Sorveglianza ricordava le 60 iscrizioni nel casellario giudiziale
e la condanna per il grave reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990 e
sottolineava che, di fronte ad una carriera criminale protrattasi per oltre trenta
anni, era necessaria una osservazione psicologica del condannato che indagasse
sulla sua devianza ed evitasse una recidiva. Dopo aver ricordato l’episodio
corruttivo del 2009 nel Carcere di Spoleto, il Tribunale riteneva, quindi,
necessario un ulteriore periodo di osservazione da parte degli operatori per
verificare l’effettività e la bontà dei propositi di emenda del detenuto.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Mango Vittorio, deducendo vizio
della motivazione.
La motivazione dell’ordinanza, nella parte in cui giustificava il rigetto del
reclamo con il coinvolgimento nella vicenda di corruzione presso il carcere di
Spoleto, sottolineava l’acquisto da parte della figlia di un immobile da parte di
soggetti legati alla criminalità calabrese e ricordava i precedenti della figlia per
reati associativi e truffa, contrastava con l’ottimo comportamento carcerario
riconosciuto al detenuto.
La vicenda del Carcere di Spoleto era ancora pendente in primo grado e,
pertanto, non era possibile stabilire se vi fossero responsabilità del ricorrente; la
figlia del ricorrente aveva conosciuto i venditori dell’immobile acquistato presso
un’agenzia immobiliare; inoltre ella era del tutto incensurata e la vicenda che
l’aveva vista coinvolta si era conclusa per la prescrizione del reato, senza
nemmeno una pronuncia di primo grado.
Il ricorrente osserva che dall’ordinanza non si comprende cosa il Tribunale di
Sorveglianza pretenda dal detenuto e a cosa sia diretto l’ulteriore periodo di
osservazione.

2

ordinanza di custodia cautelare in carcere per episodi di corruzione legato alla

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi dedotti non consentiti nel
giudizio di legittimità.

Benché il ricorrente menzioni il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e)
cod. proc. pen., in realtà non deduce alcuna manifesta illogicità della
motivazione ma replica, in linea di fatto, alle argomentazioni del Tribunale che

sostenendone l’inutilità.
In tale contestazione, per di più, il ricorrente nega che il Tribunale possa
trarre argomenti di prova da vicende per le quali non vi è stata pronuncia del
giudice di merito: al contrario, il Tribunale di Sorveglianza può ben valutare
incidentalmente i dati fattuali a prescindere dall’andamento dei relativi processi
penali.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presi

t

fanno ritenere allo stesso necessario un ulteriore periodo di osservazione,

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