Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31553 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31553 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALZANO FRANCESCO N. IL 23/02/1990
avverso l’ordinanza n. 5585/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 06/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 16/06/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare
avanzata da Francesco Balzano ai sensi dell’art. 47 ter comma 1 bis ord. pen.,
osservando che la pena da espiare superava il limite di legge e che il soggetto
era detenuto per un reato ostativo.
fissato al 26/4/2018 e che la pena per la rapina aggravata era già stata scontata
il 26/9/2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Lo stesso ricorrente conferma che il residuo di pena da scontare supera il
limite massimo fissato dalla legge per la concessione della detenzione
domiciliare.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 16 giugno 2015
Il Consigliere estensore
Il Presi nte
2. Ricorre per cassazione Francesco Balzano, sostenendo che il fine pena era