Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31553 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31553 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

• sul ricorso proposto da:
MARSENGO GIUSEPPE N. IL 04/07/1988
avverso la sentenza n. 3422/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 09/05/2013

R.G. 46688 /2012

L’imputato Giuseppe Marsengo impugna per cassazione, con atto personale, la
sentenza del Tribunale di Catania, con cui -su sua richiesta, assentita dal p.m.- gli è stata
applicata ex art. 444 c.p.p., concessagli l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S. ed esclusa la
significatività della recidiva, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro
3.000,00 di multa per il delitto di detenzione e cessione illecite di sostanza stupefacente
del tipo marijuana.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per addotta
non corretta qualificazione giuridica del fatto e comunque per mancata verifica di cause
eventuali di non punibilità valutabili in favore del prevenuto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
I delineati motivi di ricorso sono indeducibili e manifestamente infondati, dal
momento che il giudice di merito ha idoneamente motivato l’apprezzamento delle
emergenze fattuali e circostanziali del reato, valutando inequivoca la condotta criminosa
dell’imputato e congrua la pena concordata dallo stesso con il p.m. Né il ricorso, del
resto, precisa quali siano gli elementi in virtù dei quali il giudice non avrebbe dovuto
accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini definiti dalla stessa volontà
dell’imputato in rapporto alla vagliata corretta qualificazione del fatto reato ascrittogli.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 maggio 201

Motivi della decisione

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