Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31552 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31552 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARKU ALBERT N. IL 10/07/1984
avverso il decreto n. 2841/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova
al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare avanzata da Marku
Albert. Il Presidente osservava che, nei confronti di Marku, era già stata
applicata la diversa misura dell’espulsione ai sensi del decreto legislativo 286 del
1998, con conseguente incompatibilità e concreta inapplicabilità di una diversa

2. Ricorre per cassazione il difensore di Marku Albert, deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente riferisce di trovarsi attualmente in Albania in forza di decreto di
espulsione emesso in via amministrativa; egli conserva l’interesse ad una
decisione sulla propria domanda di misure alternative alla detenzione in quanto,
in caso di rientro sul territorio nazionale, egli avrebbe la possibilità di scontare la
pena inflittagli al di fuori dal carcere. La situazione giuridica, pertanto, è diversa
da quella del soggetto espulso ai sensi dell’art. 16 D. L.vo 286 del 1998 a titolo
di misura alternativa alla detenzione, poiché il reingresso sul territorio nazionale
non incide sul quantum della pena.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Questa Corte ha costantemente affermato che l’esecuzione della misura
alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale implica il necessario
svolgimento della stessa in Italia e che la residenza all’estero è, più in generale,
incompatibile con l’esecuzione di misure alternative (ciò appare del tutto
evidente con riferimento alle misure della semilibertà e della detenzione
domiciliare); né è immaginabile una decisione del Tribunale di Sorveglianza “ora
per allora” nell’ipotesi di un rientro in Italia del condannato futuro e incerto.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
2

misura.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

f

Così deciso il 16 giugno 2015

iacomo Rocc

Il Presidente
MariaStefania Di Tom

Il Consigliere estensore

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