Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31551 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31551 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIGOLI MAURO N. IL 27/03/1957
avverso la sentenza n. 3717/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33519/13

Considerato che:
Figoli Mauro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova
del 3/4/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Genova del
21/9/2012, con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di
reclusione ed € 500,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 628 co. 2 cod. pen.,
b) 81 cpv., 582, 585, 576 n. 1 e 5 bis, 61 n. 2 cod. pen., chiedendone

deduce la carenza e l’illogicità della motivazione con riguardo all’applicazione
della recidiva ed alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’alt 62 n. 4
cod. pen. .
Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento all’applicazione
della recidiva nella sentenza impugnata vi è ampia ed articolata motivazione in
ordine alla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente che giustifica
l’aggravamento di pena per la recidiva. Ed anche con riguardo alla mancata
concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., si è fatto riferimento
agli effetti danno della condotta connessi alla violenza e minacce eserciate nei
confronti della persona offesa.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.
P.Q.M.

l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 29 aprile 2014

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