Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31551 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31551 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASSAT AZIZ N. IL 19/10/1979
avverso l’ordinanza n. 4431/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 09/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino
dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da Assat Aziz avverso il decreto
del Magistrato di Sorveglianza con il quale veniva disposta l’espulsione dello
straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione.
Il Tribunale rilevava che il ricorso era del tutto generico e che solo con
memoria del 22/7/2014 – quindi dopo il decorso del termine di dieci giorni

fattuali dettagliate: dovevano, pertanto, trovare applicazione i principi generali in
tema di impugnazione.

2. Ricorre per cassazione Assat Aziz, deducendo violazione di legge penale.
Secondo il ricorrente, il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. non si applica
all’opposizione regolata dall’art. 16, comma 6, D. L.vo 286 del 1998: infatti la
norma prevede termini e modalità procedurali specifiche ed originali; inoltre il
Magistrato di Sorveglianza provvede inaudita altera parte.
L’onere di articolare motivi specifici a pena di inammissibilità, che il
Tribunale di Sorveglianza ritiene gravante sull’opponente, contrasta con il
termine estremamente contenuto per proporre l’opposizione (dieci giorni) e con
la necessità di ricorrere ad un avvocato, dovendo essere esposte anche le ragioni
di diritto dell’impugnazione. Per di più, il detenuto non è a conoscenza degli atti
sulla base dei quali è fondato il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza,
avendo lo stesso provveduto inaudita altera parte.
Secondo il ricorrente, l’interpretazione della norma adottata nel
provvedimento impugnato lederebbe gli artt. 3, 24, comma 2 e 111 della
Costituzione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.

Questa Corte ha costantemente affermato che l’opposizione proposta
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che dispone l’espulsione
del cittadino extracomunitario ai sensi dell’art. 16 della legge n. 286 del 1998 è
assoggettata, secondo quanto previsto dal comma quinto dello stesso articolo,
alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in forza delle quali i

2

previsto dalla legge – il difensore dell’interessato aveva esposto circostanze

motivi possono essere sì formulati successivamente alla dichiarazione, ma pur
sempre entro il termine stabilito per la presentazione dell’impugnazione, a pena
di inammissibilità.
La legittimità costituzionale di tale previsione non è mai stata posta in
dubbio, né essa appare palesemente illogica o il termine manifestamente troppo
breve.

Il tenore del ricorso e la apprezzabilità di alcune considerazioni in esso

alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Pre dente

presenti inducono a non condannare il ricorrente al pagamento di una somma

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