Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31550 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31550 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AHRECH MOUNIR N. IL 06/01/1983
avverso l’ordinanza n. 5362/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 09/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 16/06/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino
revocava nei confronti di Ahrech Mountil beneficio della detenzione domiciliare
concesso dallo stesso Tribunale il 15/7/2014, misura in precedenza sospesa dal
Magistrato di Sorveglianza.
Il detenuto era stato sorpreso alle ore 10’45 – nell’ambito della fascia oraria
nella quale egli poteva uscire dalla propria abitazione per soddisfare alle
machines e sulla sua persona era stata rinvenuta una dose di hashish.
Il Tribunale riteneva deboli e non sufficienti le giustificazioni addotte dal
condannato e valutava la condotta censurabile e grave.
2. Ricorre per cassazione Ahrech Moune deducendo manifesta illogicità della
motivazione.
Il Tribunale non aveva chiarito perché le giustificazioni addotte fossero
deboli, tenuto conto che egli era stato sorpreso in un bar che si trovava sotto la
sua abitazione, in orario consentito, mentre era intento ad un gioco non vietato;
anche la tenuità della detenzione di hashish (una sigaretta contenente un
grammo) avrebbe dovuto essere diversamente valutata; il Tribunale aveva, poi,
ingiustamente svalutato la regolare condotta tenuta durante la fruizione dei
permessi premio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basata su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
In effetti, il ricorrente avanza considerazioni in fatto – la distanza del bar
dove era stato sorpreso dalla propria abitazione, il numero di giocate alle slot
machines, il peso modesto della sostanza stupefacente sequestratagli – che
questa Corte non può valutare e tende a minimizzare la sua condotta,
sollecitando questo Collegio a rivalutarla nel merito, sovrapponendo il proprio
giudizio a quello del Tribunale, operazione in questa sede non consentita.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
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indispensabili esigenze di vita – all’interno di un bar mentre giocava alle slot
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Così deciso il 16 giugno 2015
Il Consigliere estensore
Il Presi
te
Ammende.