Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31549 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31549 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALIANO VINCENZO N. IL 03/11/1952
avverso la sentenza n. 714/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33399/13

Considerato che:
Galiano Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Lecce del 11/4/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Brindisi sez.
dist. di Francavilla Fontana del 16/10/2007, con la quale lo stesso era stato
condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 600,00 di multa per il reato
di cui all’art. 648 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,

motivazione in ordine alla ritenuta disponibilità del titolo da parte del ricorrente.
Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento alla questione
relativa alla attendibilità del teste la Corte territoriale ha argomentato,
ragionevolmente, tenendo conto delle doglianze sollevate dall’imputato, sulla
riconosciuta attendibilità del Renzoni. Ed inoltre il ricorrente non ha indicato
alcun elemento concreto in base al quale dubitare dell’attendibilità dello stesso.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; deduce la violazione di legge ed il difetto di

Roma, 29 aprile 2014

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