Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31548 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31548 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALIANO GIUSEPPE N. IL 05/07/1974
avverso la sentenza n. 12/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33388/13

Considerato che:
Galiano Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Lecce del 18/3/2013$, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Lecce sez. dist. di Tricase del 6/7/2011, rideterminava la pena inflitta in anni
uno e mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, 485, 491,
640 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.

sottoscritta da un G.O.T. che non aveva partecipato al giudizio di primo grado
nonché l’insussistenza degli elementi del reato di truffa.
Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento alla questione
relativa alla nullità della sentenza di primo grado, dalla lettura della sentenza
impugnata emerge che il processo è stato trattato dallo stesso G.O.T. che ha
sottoscritto il dispositivo e la sentenza.
Quanto alla configurabilità del reato di truffa, non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine ai fatti ascrittigli ed alla qualificazione giuridica degli stessi.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.

c) cod. proc. pen.; deduce la nullità della sentenza di primo grado perché

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 29 aprile 2014

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