Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31548 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31548 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GABRIELE UGO N. IL 10/07/1981
avverso l’ordinanza n. 1048/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 16/06/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da Gabriele Ugo
di riconoscimento della continuazione tra i reati di ricettazione, riciclaggio,
spendita di monete falsificate, artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 e reati attinenti
alle armi, giudicati con quattro diverse sentenze di condanna.
La Corte rilevava che la continuazione non può identificarsi con la generale
rigorosamente provato. Nel caso in esame, non emergeva alcun collegamento tra
i reati giudicati, diversi tra di loro e distanti temporalmente.
2. Ricorre per cassazione Gabriele Ugo, sottolineando che la vicinanza
temporale tra i reati era evidente e che essi erano stati commessi in esecuzione
di un medesimo disegno criminoso, come dimostrava la circostanza che la
partecipazione all’associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 era
precedente alla consumazione degli altri reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Il Giudice ha correttamente applicato la giurisprudenza costante di questa
Corte in materia di reato continuato, secondo cui l’identità del disegno criminoso
deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso
funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia
tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece,
l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli
cronologicamente anteriori; in effetti, l’unicità del disegno criminoso presuppone
l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti
nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione
deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce
dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.
Il ricorrente si limita a sottolineare il dato temporale, già preso in
considerazione dalla Corte territoriale e ritenuto niente affatto decisivo, del tutto
tralasciando l’analisi dei singoli reati eseguita nel provvedimento impugnato per
negare qualsiasi vincolo tra gli stessi.
2
inclinazione a commettere il delitto e che il programma criminoso deve essere
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 16 giugno 2015
Il Consigliere estensore
Il Presid
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle