Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31547 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31547 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STELLITTANO FORTUNATO N. IL 10/04/1946
avverso la sentenza n. 3856/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33373/13
Considerato che:
Stellitano Fortunato ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano del 8/3/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Monza del
20/12/2010, con la quale era stato condannato alla pena di anni due di
reclusione ed C 2000,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.
pen.; deduce l’estinzione del reato per prescrizione.

della pronuncia della sentenza impugnata, essendo stato il reato stato commesso
il 24/4/2001 e neppure risulta attualmente decorso, dovendosi calcolare, un
termine massimo di prescrizione pari ad anni quindici (termine ordinario di dieci
anni, aumentato della metà per effetto degli atti interruttivi); ciò sulla base della
disciplina antecedente alla legge n.251/2005, in quanto alla data di entrata in
vigore della predetta legge il procedimento era già pendente in grado di appello
(Corte cost. sent. n.393 del 2006) essendo stata la sentenza di primo grado
emessa in data 30/10/2003 e poi annullata con rinvio. Infatti, secondo la
giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini dell’applicazione delle
disposizioni transitorie di cui all’art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, la
pendenza del grado di appello, che rileva per escludere la retroattività delle
norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio con la pronuncia della sentenza di
condanna di primo grado, che deve ritenersi intervenuta con la lettura del
dispositivo (Sez. U. n. 47008 del 29/10/2009, Rv. 244810; sez. 6 n. 8983 del
16/12/2009, Rv. 246406). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione
nel caso di specie, risalendo il reato all’anno 2001, non è ancora decorso.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 29 aprile 2014

DEPOZgUTATA
IN CANCELLERIA

Rileva il Collegio che il termine di prescrizione non era decorso alla data

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