Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31545 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31545 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REA FRANCESCO N. IL 30/01/1964
avverso l’ordinanza n. 3821/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo proposto da Rea Francesco avverso il provvedimento del
Ministro della Giustizia che aveva prorogato il regime di cui all’art. 41 bis ord.
pen. per la durata di anni due.

2. Ricorre per cassazione Francesco Rea con dichiarazione resa ex art. 123

contestualmente nominato.
Tali motivi non sono stati presentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di motivi (artt. 581 e 591 cod.
proc. pen.).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Pre ente

cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al difensore di fiducia

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