Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31545 del 09/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31545 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHILLINO GIOVANNI N. IL 10/06/1963
avverso la sentenza n. 2471/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 09/05/2013

R. G. 46623 / 2012

Con l’indicata sentenza la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la
sentenza del locale Tribunale, con cui Giovanni Chillino è stato riconosciuto colpevole,
all’esito di giudizio abbreviato, del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari, essendosi arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione deputata a sede
esecutiva della misura domestica (sorpreso dalla p.g. in una strada pubblica del centro
cittadino), e -per l’effetto- è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.
Con ricorso personale il Chillino impugna per cassazione la sentenza di appello,
deducendo violazione dell’art. 133 c.p. e carenza della motivazione con riguardo alla
gravosità della pena inflittagli, atteso che i giudici di secondo grado “non hanno
minimamente fornito contezza alcuna delle ragioni per le quali si sia ritenuto di discostarsi in
misura così rilevante dai minimi edittali”.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e infondatezza manifesta dei
motivi di censura, avendo la sentenza impugnata congruamente argomentato la
sussistenza della contestata recidiva e le ragioni ostative al riconoscimento delle invocate
attenuanti generiche in relazione ad una pena comunque stabilita in misura
corrispondente al minimo edittale previsto per il reato all’epoca del fatto (22.1.2010).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 maggio 2013

Fatto e diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA