Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31544 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31544 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCILIO CARMELO N. IL 19/07/1974
avverso il decreto n. 1618/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 22/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 16/06/2015
.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da Scilio
Carmelo di affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990: poiché il fine
pena era fissato per il 2024, la pena residua da scontare superava i limiti
legislativamente prescritti per l’adozione della misura.
era fissato al 2024, ma al 2019, cosicché non era superato il limite di sei anni
previsto per la misura richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dal certificato del D.A.P. risulta, infatti, che Scilio Carmelo è stato scarcerato
il 12/12/2014 per affidamento al Servizio sociale presso una Comunità
Terapeutica, ottenendo, quindi, la misura per la quale aveva proposto il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 16 giugno 2015
Il Consigliere estensore
2. Ricorre per cassazione Carmelo Scilio, sottolineando che il fine pena non