Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31543 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31543 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASSALACQUA EVA N. IL 09/12/1984
avverso la sentenza n. 135/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 33299/2013
Considerato che:
Passalacqua Eva ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro del 13/5/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Catanzaro
del 30/9/2009, con la quale era stata condannata alla pena di anni due di
reclusione ed C 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 56, 110, 628 commi
1 e 3 n. 1 cod. pen. b) 582, 585 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.; deduce la violazione di

penale responsabilità dell’imputato con particolare riferimento all’attendibilità
della persona offesa in relazione all’esito negativo della ricognizione personale
avvenuta in aula di udienza.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputata in
ordine ai fatti ascrittigli; in tal senso la Corte territoriale dà, adeguatamente, atto
del vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della persona
offesa, alla luce delle censure mosse con l’atto di appello, con motivazione
immune da vizi di legittimità. In tal senso viene dato atto della conferma in sede
dibattimentale dell’individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa nelle
indagini preliminari e viene fornita adeguata motivazione in ordine
all’individuazione personale effettuata in aula dalla stessa persona offesa, la
quale inizialmente aveva scambiato l’imputata attuale ricorrente per la
Passalacqua Laura; quindi aveva confermato l’individuazione fotografica ed
aveva chiarito, in modo ragionevole, la confusione nella quale era incorsa.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,

ip(JA,

legge e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di

considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 29 aprile 2014

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