Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31543 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31543 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAVIO PIETRO N. IL 09/06/1988
avverso l’ordinanza n. 191/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di
giudice

dell’esecuzione,

respingeva

l’istanza

di

riconoscimento

della

continuazione avanzata da Savio Pietro per i reati giudicati con due diverse
sentenze di condanna dello stesso Tribunale e della Corte di appello di Napoli.
Il Tribunale richiamava i principi in tema di continuazione e, in relazione allo
stato di tossicodipendenza del soggetto, sottolineava che esso non consentiva da

giudicato erano stati commessi a distanza di quattro anni l’uno dall’altro. Tale
iato temporale rendeva ininfluente l’analogia delle modalità di commissione dei
reati.
Il Tribunale, ancora, sottolineava che il richiedente non aveva documentato
lo stato di tossicodipendenza alla data di commissione dei fatti, producendo una
certificazione negativa e un’altra nella quale Savio veniva definito assuntore
occasionale di cocaina e cannabinoidi.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Pietro Savio, deducendo erronea
applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen..
Il rigetto dell’istanza di riconoscimento della continuazione non poteva
fondarsi esclusivamente sulla distanza temporale tra i delitti: il Tribunale
avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sussistenza di una preordinazione di fondo,
ma gli altri indici sintomatici non erano stati valutati e la condizione di
tossicodipendenza non era stato tenuta in considerazione.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce apparenza della motivazione: il
Tribunale non aveva argomentato sui punti delle identiche modalità di
svolgimento del fatto, dell’identico bene giuridico protetto, della sistematicità
delle condotte illecite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente
infondati.

Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che
l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di
più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro
specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di
regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato

2

solo di riconoscere il vincolo, tenuto conto che i reati per i quali Savio era stato

progettuale sottostante alle condotte poste in essere.

Il Tribunale ha rilevato che la distanza di quattro anni tra i delitti commessi
impediva di ritenere che gli stessi fossero stati previamente e unitariamente
programmati e ha ritenuto, per di più, inesistente lo stato di tossicodipendenza
del soggetto; il ricorrente sembra rinunciare a sostenere che entrambi i delitti
fossero stati programmati nel 2007 ed insiste nel sottolineare la
tossicodipendenza del soggetto, senza censurare espressamente quanto

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Preside

argomentato sul punto nell’ordinanza impugnata.

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