Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31542 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31542 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARZIANO GUGLIELMO N. IL 27/01/1980
avverso la sentenza n. 203/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 33281/2013
Considerato che:
Marziano Guglielmo ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del
27/5/2013 confermativa della sentenza del Tribunale di Catanzaro del 9/1/2009, con la quale
è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 300,00 di multa per
il reato ascritto di cui all’art. 628 commi 1 e 2 cod. pen. chiedendone l’annullamento ai sensi
motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, dovendo il
fatto essere qualificato come tentata rapina.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, da qualificarsi, sulla base di circostanze fi
fatto non censurabili in questa sede, come reato consumato.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 29 aprile 2014
dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e); deduce la violazione di legge e l’illogicità della